DIFENDI LE TUE IDEE

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venerdì 16 giugno 2017

NO IUS SOLI

    


  Tutto quello che c’è da sapere sul funzionamento del diritto di cittadinanza in Italia, considerando che ogni soggetto che mette piede sul suolo Italico , minorenne o maggiorenne, ha diritto ad usufruire dei servizi sanitari e scolastici, senza nessuna preclusione, per cui non si capisce la motivazione di dover ricorrere allo strumento dello Ius Soli con la scusa che i ragazzini a scuola devono essere tutti uguali...... Ma senza Ius Soli sono diversi ? Cambia il modo di percepire la Persona e la sua provenienza ? Qualcuno dovrebbe spiegare la vera motivazione di questa scelta . In quaranta Paesi del Mondo vige lo Ius Soli , tutto il Sudamerica, Canada, Stati Uniti ; in Europa vige uno Ius Soli, chiamato temperato, in Francia, Grecia, Irlanda , Regno Unito e Finlandia . Questi Paesi hanno risolto i problemi di integrazione ? La risposta è NO, anzi i conflitti sociali sono aumentati nel tempo.....Chiaramente vanno fatti dei distinguo fisiologici, in Sudamerica il problema si nota meno , anche perchè dopo l’ondata migratori di fine ottocento non hanno avuto altra migrazione di massa ( senza considerare che gli indigeni , veri proprietari e custodi di quelle terre, sono stati in gran parte uccisi , da Spagnoli e Portoghesi che avevano scelto quella meta di conquista, e in parte messi in riserve ; come pariteticamente è successo agli indigeni del Nord America, in questo caso per mano degli Olandesi e Anglosassoni ), in Finlandia la migrazione è stata molto più controllata e quindi il problema è meno percepito, anche se negli ultimi anni anche lì il problema sta uscendo a galla ( nonostante numeri irrisori ), la Grecia è solo una tratta di passaggio , per il resto i problemi sono ovunque .

Teniamoci ben stretta la nostra legge Italica , applicandola bene , senza dare opportunità di interpretazione a nessun Giudice.......


Sebastiano Campo




  La cittadinanza italiana


Il “popolo”, elemento costitutivo dello Stato italiano è l’insieme delle persone fisiche che hanno lo status di “cittadino”.
Secondo le disposizioni vigenti
 , è possibile acquisire la cittadinanza italiana:


1 - PER NASCITA (ACQUISTO AUTOMATICO)- art. 1
A: IURE SANGUINIS - DIRITTO DI SANGUEA1 – per nascita da padre o madre cittadino italiano – art. 1, n. 1 lett. a)B: IURE SOLI o IUS LOCI – DIRITTO DI LUOGOB1– per nascita sul territorio italiano se i genitori sono ignoti o apolidi o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza –art. 1, n. 1 lett. b)
B2– se trovato sul territorio e i genitori sono ignoti - art. 1, n. 2
2 - PER MATRIMONIO (c.d. “per estensione o trasmissione”) art. 5
A – decorsi due anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio, muniti di permesso di soggiorno ed iscrizione anagrafica e senza motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica ed assenza di sentenze di condanna per reati la cui pena edittale preveda almeno 3 anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
B – dopo tre anni di matrimonio con cittadino italiano se residente all’estero nonché senza motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica ed assenza di sentenze di condanna per reati la cui pena edittale preveda almeno 3 anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici.
3 - PER RESIDENZA, c.d. “naturalizzazione” art. 9
Si acquista con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, sentito il Consiglio di Stato.
Risulta essere una procedura complessa poiché l’acquisizione per naturalizzazione non avviene in base a riscontri oggettivi bensì a valutazioni discrezionali, come la condotta ovvero il livello di integrazione.
Requisiti:
1° residenza legale (permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica)
2°
3 anni per discendenti di cittadini che siano stati italiani per nascita (fino al secondo grado) o per cittadini stranieri nati in Italia – art. 9, n. 1
4 anni per cittadini comunitari – art. 9, n. 2 lett. d
5 anni per apolidi o rifugiati e per l’adottato maggiorenne- art. 9,n. 1 lett. e
10 anni per cittadini extracomunitari – art. 9, n. 1 lett. f

1° redditi sufficienti
2° integrazione sociale
3° assenza di precedenti penali
4° assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica
Gli anni richiesti di presenza in Italia (con tutti i requisiti necessari) oggi sono 10. Un dato in controtendenza con quelli del resto dell’Europa 2.
4 - ADOZIONE O FILIAZIONE (c.d. “iuris communicatio”)
Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana – art. 3, n. 1;
Il minore 
riconosciuto in Italia – art. 2
Il maggiorenne riconosciuto o dichiarato in Italia conserva la propria cittadinanza originaria, ma può dichiarare entro un anno dal riconoscimento della filiazione di eleggere le cittadinanza determinata dalla filiazione.
5 - BENEFICIO DI LEGGE art. 4
A - Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
1- se presta effettivo servizio militare per lo stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
2 - se assume pubblico impiego alle dipendenze dello stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
3 - se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Infine, lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
6 - CASI PARTICOLARI
1 – Legge 14 dicembre 2000, n. 379 – riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero austro-Ungarico in possesso di alcuni requisiti.
2 – Legge 8 marzo 2006, n. 124 – riconoscimento della cittadinanza italiana a favore dei connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia.

 LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 – “Nuove norme sulla cittadinanza”, entrata in vigore il 16 agosto 1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 362 Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.
 In Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Svezia, Finlandia e Francia, i tempi di residenza per la naturalizzazione dei cittadini extracomunitari sono 5, in Danimarca 7, in Germania 8. I dieci anni stabiliti dalla legislatura italiana (e da quella spagnola) rappresentano il limite massimo previsto dalla Convenzione europea sulla cittadinanza del 1997.


Bollo auto non pagato: scatta il recupero dei soldi dal conto corrente





Il problema è che questa norma colpirà, come al solito, chi ha nome e cognome, dai

 quali si potrà attingere tranquillamente, mentre i soliti furbetti che si nascondono

dietro un nome di Azienda, Cooperativa o Associazione , la farà franca . Ci stiamo

avviando in un regime di dittatura tributaria..


Come funziona negli altri Paesi Europei più importanti ?

In Germania vengono prese in considerazione la cilindrata e le emissioni di CO2 : le auto a benzina pagano 2 euro per 100 cm3, mentre le Diesel 9,5 euro per 100 cm3. A ciò si aggiungono 2 euro sia per le benzina che per le Diesel per ogni grammo di CO2 eccedente i 95 g/km. Va considerato che in questi importi viene immesso l’uso della rete Autostradale, che i Tedeschi non pagano quando la percorrono perchè è già compresa nel Bollo di Circolazione ( non di proprietà come in Italia ) .

In Francia il bollo auto semplicemente non esiste per i privati, ma solo se la vettura in questione non eccede i 190 g/km in termini di emissioni di CO2. In questo caso si paga una tassa fissa di 160 euro. E questo spiega i minori introiti del fisco transalpino da questa imposizione.

La Spagna adotta un metodo differente, utilizzando un dato simile ai nostri vecchi “cavalli fiscali”, un valore calcolato dagli uffici governativi. Gli scaglioni sono quattro: potenza uguale o inferiore a 8 cavalli fiscali (importo minimo 12,62 euro), 8-11,99 (34,08), 12-15,99 (71,94), 16-19,99 (89,61), uguale o superiore a 19,99 (112). Gli importi però possono variare da città a città. Ad esempio a Madrid una vettura con più di 19,99 cavalli fiscali paga come minimo 202 euro.

In Inghilterra sono invece in vigore tredici scaglioni progressivi suddivisi sulla base delle emissioni di CO2, che dal 2001 hanno sostituito la cilindrata: si va dalle 0 sterline per una vettura che emette fino a 100 g/km, alle 180 per le vetture che ne emettono da 151 a 165 fino alle 505 sterline per le oltre 205 g/km. Nel Regno Unito il bollo si può pagare per l'intero anno oppure, per un importo leggermente superiore, per sei mesi.


Sebastiano Campo


Bollo auto non pagato: scatta il recupero dei soldi dal conto corrente

Il mancato pagamento del bollo o di una multa può far scattare la procedura per il recupero dei soldi dal conto corrente

Dal prossimo 1° luglio il Fisco potrà mettere le mani direttamente sui nostri conti correnti in caso di multe o bollo auto non pagati attraverso il meccanismo del pignoramento del conto corrente seguito dal prelievo diretto della somma dovuta.
COSA SUCCEDE SE NON SI PAGA – La procedura che porta al recupero della somma dovuta dal conto corrente inizierà con gli avvisi e i solleciti di pagamento.
Da questo momento il contribuente avrà 60 giorni per mettersi in regola, pagando tutto subito, dilazionando la cifra o presentando ricorso.
Una volta trascorsi 60 giorni, in mancanza del pagamento, i funzionari dell’Agenzia potranno innescare il meccanismo per ottenere la somma e arrivare al pignoramento del conto corrente.

Fonte sito Virgilio.it

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