Tutto quello che c’è da sapere sul funzionamento del diritto di cittadinanza in Italia, considerando che ogni soggetto che mette piede sul suolo Italico , minorenne o maggiorenne, ha diritto ad usufruire dei servizi sanitari e scolastici, senza nessuna preclusione, per cui non si capisce la motivazione di dover ricorrere allo strumento dello Ius Soli con la scusa che i ragazzini a scuola devono essere tutti uguali...... Ma senza Ius Soli sono diversi ? Cambia il modo di percepire la Persona e la sua provenienza ? Qualcuno dovrebbe spiegare la vera motivazione di questa scelta . In quaranta Paesi del Mondo vige lo Ius Soli , tutto il Sudamerica, Canada, Stati Uniti ; in Europa vige uno Ius Soli, chiamato temperato, in Francia, Grecia, Irlanda , Regno Unito e Finlandia . Questi Paesi hanno risolto i problemi di integrazione ? La risposta è NO, anzi i conflitti sociali sono aumentati nel tempo.....Chiaramente vanno fatti dei distinguo fisiologici, in Sudamerica il problema si nota meno , anche perchè dopo l’ondata migratori di fine ottocento non hanno avuto altra migrazione di massa ( senza considerare che gli indigeni , veri proprietari e custodi di quelle terre, sono stati in gran parte uccisi , da Spagnoli e Portoghesi che avevano scelto quella meta di conquista, e in parte messi in riserve ; come pariteticamente è successo agli indigeni del Nord America, in questo caso per mano degli Olandesi e Anglosassoni ), in Finlandia la migrazione è stata molto più controllata e quindi il problema è meno percepito, anche se negli ultimi anni anche lì il problema sta uscendo a galla ( nonostante numeri irrisori ), la Grecia è solo una tratta di passaggio , per il resto i problemi sono ovunque .
Teniamoci ben stretta la nostra legge Italica , applicandola bene , senza dare opportunità di interpretazione a nessun Giudice.......
Sebastiano Campo
La cittadinanza italiana
Il “popolo”, elemento costitutivo dello Stato italiano è l’insieme delle persone fisiche che hanno lo status di “cittadino”.
Secondo le disposizioni vigenti , è possibile acquisire la cittadinanza italiana:
Secondo le disposizioni vigenti , è possibile acquisire la cittadinanza italiana:
1 - PER NASCITA (ACQUISTO AUTOMATICO)- art. 1
A: IURE SANGUINIS - DIRITTO DI SANGUEA1 – per nascita da padre o madre cittadino italiano – art. 1, n. 1 lett. a)B: IURE SOLI o IUS LOCI – DIRITTO DI LUOGOB1– per nascita sul territorio italiano se i genitori sono ignoti o apolidi o non possono trasmettere la propria
cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza –art. 1, n. 1 lett. b)
B2– se trovato sul territorio e i genitori sono ignoti - art. 1, n. 2
B2– se trovato sul territorio e i genitori sono ignoti - art. 1, n. 2
2 - PER MATRIMONIO (c.d. “per estensione o trasmissione”) art. 5
A – decorsi due anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio, muniti di permesso di soggiorno ed iscrizione anagrafica e senza motivi ostativi per la sicurezza della
Repubblica ed assenza di sentenze di condanna per reati la cui pena edittale preveda almeno 3 anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad
un anno per reati non politici;
B – dopo tre anni di matrimonio con cittadino italiano se residente all’estero nonché senza motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica ed assenza di sentenze di condanna per reati la cui pena edittale preveda almeno 3 anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici.
B – dopo tre anni di matrimonio con cittadino italiano se residente all’estero nonché senza motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica ed assenza di sentenze di condanna per reati la cui pena edittale preveda almeno 3 anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici.
3 - PER RESIDENZA, c.d. “naturalizzazione” art. 9
Si acquista con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, sentito il Consiglio di Stato.
Risulta essere una procedura complessa poiché l’acquisizione per naturalizzazione non avviene in base a riscontri oggettivi bensì a valutazioni discrezionali, come la condotta ovvero il livello di integrazione.
Risulta essere una procedura complessa poiché l’acquisizione per naturalizzazione non avviene in base a riscontri oggettivi bensì a valutazioni discrezionali, come la condotta ovvero il livello di integrazione.
Requisiti:
1° residenza legale (permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica)
2°
3 anni per discendenti di cittadini che siano stati italiani per nascita (fino al secondo grado) o per cittadini stranieri nati in Italia – art. 9, n. 1
4 anni per cittadini comunitari – art. 9, n. 2 lett. d
5 anni per apolidi o rifugiati e per l’adottato maggiorenne- art. 9,n. 1 lett. e
10 anni per cittadini extracomunitari – art. 9, n. 1 lett. f
4 anni per cittadini comunitari – art. 9, n. 2 lett. d
5 anni per apolidi o rifugiati e per l’adottato maggiorenne- art. 9,n. 1 lett. e
10 anni per cittadini extracomunitari – art. 9, n. 1 lett. f
1° redditi sufficienti
2° integrazione sociale
3° assenza di precedenti penali
4° assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica
Gli anni richiesti di presenza in Italia (con tutti i requisiti necessari) oggi sono 10. Un dato in controtendenza con quelli del resto dell’Europa 2.
4 - ADOZIONE O FILIAZIONE (c.d. “iuris communicatio”)
Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana – art. 3, n. 1;
Il minore riconosciuto in Italia – art. 2
Il maggiorenne riconosciuto o dichiarato in Italia conserva la propria cittadinanza originaria, ma può dichiarare entro un anno dal riconoscimento della filiazione di eleggere le cittadinanza determinata dalla filiazione.
Il minore riconosciuto in Italia – art. 2
Il maggiorenne riconosciuto o dichiarato in Italia conserva la propria cittadinanza originaria, ma può dichiarare entro un anno dal riconoscimento della filiazione di eleggere le cittadinanza determinata dalla filiazione.
5 - BENEFICIO DI LEGGE art. 4
A - Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
1- se presta effettivo servizio militare per lo stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
2 - se assume pubblico impiego alle dipendenze dello stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
3 - se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Infine, lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
1- se presta effettivo servizio militare per lo stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
2 - se assume pubblico impiego alle dipendenze dello stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
3 - se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Infine, lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
6 - CASI PARTICOLARI
1 – Legge 14 dicembre 2000, n. 379 – riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero austro-Ungarico
in possesso di alcuni requisiti.
2 – Legge 8 marzo 2006, n. 124 – riconoscimento della cittadinanza italiana a favore dei connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia.
2 – Legge 8 marzo 2006, n. 124 – riconoscimento della cittadinanza italiana a favore dei connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia.
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 – “Nuove norme sulla cittadinanza”, entrata in vigore il 16 agosto 1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 362 Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.
In Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Svezia, Finlandia e Francia, i tempi di residenza per la naturalizzazione dei cittadini extracomunitari sono 5, in Danimarca 7, in Germania 8. I dieci anni stabiliti dalla
legislatura italiana (e da quella spagnola) rappresentano il limite massimo previsto dalla Convenzione europea sulla cittadinanza del 1997.

Nessun commento:
Posta un commento