Che la scheda referendaria predisposta dal Governo
dava l’impressione di non essere in linea con i dettami democratici era palese,
ma che uno dei saggi di Napolitano, l’ex Giudice Costituzionale Valerio Onida,
la impugnasse a livello Legale è incredibile. E’ la dimostrazione che le nostre
riserve in merito erano giuste. La coppia Renzi/Boschi ha fatto un altro
grossolano errore , degno di un film comico del livello di “Amici miei”.
Sebastiano Campo
Referendum, l’ex presidente della Consulta Onida fa
ricorso contro il quesito: “Argomenti diversi insieme”
Il decreto che indice la consultazione impugnato
dall'ex giudice costituzionale al Tar del Lazio e al tribunale civile di
Milano: "In una stessa scheda oggetti eterogenei, così il voto non è
libero". Il tema dello "spacchettamento" era emerso più volte
durante l'estate, senza successo. Lo spot tv istituzionale invece finisce
all’Agcom e all’Antitrust
Troppi argomenti diversi in un unico quesito. E in questo
modo il voto al referendum costituzionale del 4 dicembre potrebbe non essere
libero, come invece prevede la Costituzione. Per questo a chiedere che sulla
scheda elettorale si pronunci la Consulta è Valerio Onida, ex giudice
costituzionale e ex presidente della Corte. Onida – uno dei saggi di Napolitano
nel 2013 – ha impugnato il decreto del presidente della Repubblica per
l’indizione del referendum davanti al Tar del Lazio e al tribunale civile di
Milano. Si tratta di un ricorso d’urgenza con il quale l’alto magistrato chiede
la sospensione dell’avvio della consultazione. Con Onida ha firmato il ricorso
anche Barbara Randazzo, docente di Diritto costituzionale all’università di
Milano (dove Onida ha insegnato per quasi 30 anni). Il tema dello
“spacchettamento”, cioè della necessità di una pluralità di quesiti, è emerso
più volte durante l’estate, senza però che nessun tribunale avesse potuto
pronunciarsi per un rinvio alla Corte Costituzionale. Peraltro, vari sondaggi
hanno illustrato come su diversi temi della riforma gli elettori siano
favorevoli, ma voterebbero No alla legge in senso complessivo.
Il
ricorso di Onida
Nel ricorso al tribunale di Milano si chiede di
accertare, in via d’urgenza, il diritto dei ricorrenti a votare “su quesiti non
eterogenei, a tutela della loro libertà di voto“. Il ricorso al Tar, che fa
leva anch’esso sul diritto di voto “in piena libertà, come richiesto dagli
articoli 1 e 48 della Costituzione”, “è rivolto contro il decreto di indizione
del referendum medesimo, in quanto ha recato la formulazione di un unico
quesito, suscettibile di un’unica risposta affermativa o negativa, pur essendo
il contenuto della legge sottoposta al voto plurimo ed eterogeneo“. Per questo
si chiede l’annullamento, previa sospensione, del decreto del presidente della
Repubblica di indizione del referendum e di “ogni altro atto preliminare,
connesso o conseguenziale”. Il ricorso ricorda inoltre come “i necessari
caratteri di omogeneità” del quesito referendario siano “gli stessi richiesti
secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale relativa al
referendum abrogativo“.
“Voto
non libero, lesione dei diritti”
La mancata libertà di voto, secondo il ricorso, provoca
“una lesione” dei diritti degli elettori. La legge sottoposta a referendum –
riporta il ricorso al Tar – “ha oggetto e contenuti assai eterogenei, tra di
loro non connessi o comunque collegati solo in via generica o indiretta e che
riflettono scelte altrettanto distinte, neppure tra loro sempre coerenti“. Ma
“la sottoposizione al corpo elettorale dell’intero variegato complesso di
modifiche mediante un unico quesito”, “viola in modo grave ed evidente la
libertà del voto del singolo elettore”, “arrecando radicale pregiudizio allo
stesso principio democratico proprio in occasione dell’esercizio diretto della
sovranità popolare al suo livello più alto: cioè nella ridefinizione delle
regole del patto costituzionale”.
La legge del 1970 che disciplina i referendum distingue –
spiega il ricorso – poi le leggi di revisione della Costituzione dalle altre
leggi costituzionali e nel primo caso chiede che vengano indicati gli articoli
della Costituzione sottoposti a modifica, nel secondo chiede che nel quesito
vengano indicati gli estremi della legge col relativo titolo. Invece “l’atto di
convocazione del referendum impugnato tratta la fattispecie come se si
trattasse non di una legge di revisione della Costituzione (pur essendo essa
diretta a modificare espressamente molte norme della Costituzione), ma di
un’altra legge costituzionale, formulando un quesito che rinvia esclusivamente
e in toto al titolo della legge”. Titolo che “riflette peraltro e per di più in
modo parziale e per molti versi impreciso, i suoi contenuti plurimi ed
eterogenei”.
Non solo. Secondo Onida il ricorso “appare illegittimo”
anche per aver definito il referendum “confermativo”, una qualifica che non esiste
nel diritto costituzionale. “La qualifica di referendum confermativo utilizzata
nel decreto impugnato (ancorché venga talora usata nel linguaggio corrente) –
sottolinea il ricorso – non trova alcun riscontro nella legge n. 352 del 1970″
che disciplina i referendum “e non riflette la ratio del ricorso al referendum
‘oppositivò nel caso delle leggi costituzionali, ratio che è quella di
garantire le minoranze nel caso di approvazione parlamentare della legge con
una maggioranza inferiore ai due terzi”. (ANSA).
Lo
“spacchettamento”
Il tema dello “spacchettamento” è emerso più volte nel
corso degli ultimi mesi. In un primo momento l’iniziativa era stata presa da
alcuni parlamentari, ma la raccolta firme per proporre la divisione del quesito
in più mini-quesiti era fallita. Peraltro sul punto era intervenuto anche il
presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Si è parlato anche di
discussioni tra le forze politiche su uno ‘spacchettamento’ della domanda
referendaria – aveva detto il capo dello Stato – Va forse chiarito che, a quel
riguardo, le forze politiche non avrebbero avuto alcun potere ne’ possibilità
di discuterne, così come non ne avrebbe avuto il Capo dello Stato”.
Successivamente erano stati i Radicali a sollevare la
questione direttamente di fronte alla Corte di Cassazione, dove avevano
depositato anche cinque blocchi di domande: bicameralismo, elezione e
composizione del Senato, elezione dei giudici della Corte costituzionale,
Titolo V e rapporti Stato-Regioni e infine i referendum. La Suprema Corte,
tuttavia, non entrò nel merito dello “spacchettamento” perché come spiegò Mario
Staderini, ex segretario dei Radicali, servivano 500mila firme.
L’altro
ricorso di M5s e Sinistra Italiana
Contro il quesito è stato proposto nei giorni scorsi
anche un ricorso del Movimento Cinque Stelle e di Sinistra Italiana, ma in quel
caso interveniva sulla forma del quesito referendario (secondo i due partiti di
opposizione è “suggestivo, incompleto e fuorviante”). In questo caso il Tar del
Lazio pronuncerà la sentenza a metà ottobre. Peraltro, senza note ufficiali,
dal Quirinale trapelò una presa di posizione secondo la quale non solo
l’indicazione del quesito segue le disposizioni di legge (quella del 1970 che
regola i referendum), ma che il quesito è così perché la legge si intitola
così. E quella legge è stata approvata dal Parlamento.
Onida,
l’ex giudice costituzionale saggio di Napolitano
Onida, 80 anni, ha insegnato Diritto costituzionale per
quasi trent’anni (all’università di Milano) ed è stato giudice costituzionale
dal 1996 al 2005. Della Consulta è stato presidente per 4 mesi. È il presidente
del comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura. Nella
primavera 2013, Onida fu inserito nel gruppo dei “Dieci saggi” formato
dall’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che avrebbe dovuto
preparare una relazione e un insieme di iniziative di legge per far partire il
percorso di riforma costituzionale che avrebbe dovuto accompagnare il cammino
del governo Letta. Peraltro, grazie a uno scherzo della Zanzara di Radio24,
Onida disse al telefono che “i saggi sono inutili” e che “servivano solo a
coprire questo periodo di stallo”. Vero o non vero, la storia gli ha dato
ragione: tutto naufragò, governo compreso, e con il nuovo esecutivo di Matteo
Renzi il testo di riforma costituzionale ebbe un’origine “autonoma” rispetto ai
“saggi”.
Lo
spot tv finisce all’Agcom e all’Antitrust
Nel frattempo di referendum costituzionale si dovranno
occupare anche l’Autorità per le comunicazioni e l’Antitrust. Sul banco degli
imputati finisce infatti lo spot istituzionale trasmesso in questi giorni sulle
reti televisive nazionali, che ha suscitato numerose polemiche e critiche da
più parti. Nello spot scorre il testo del quesito referendario, letto dalla
voce di uno speaker, che ricorda la data del voto. La contestazione è che la
costruzione del messaggio appare come “tendente” al sì. Per tale motivo il
Codacons – che non si schiera né per il Si, né per il No, ma per la
“correttezza e per la trasparenza in favore dei cittadini e una informazione
neutra e consapevole” – ha deciso di coinvolgere gli organi competenti. Agcom e
Antitrust appunto.
A sostegno della propria tesi l’associazione cita
nell’esposto il Codice di buona condotta sui referendum (fatto proprio dal
Consiglio d’Europa e quindi dal governo). “In particolare il Codice prevede il
diritto di partiti e soggetti politici di competere in condizioni paritarie e
di rispettare il proprio dovere di neutralità: il codice di buona condotta
prescrive che le autorità pubbliche non devono influenzare l’esito del voto con
una campagna referendaria eccessivamente unilaterale (art. 1.3.1.b)”.

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